Pubblicato da www.americacallsitaly.org luglio 2007. HOME
IL CASO ABU OMAR
Il Caso Abu Omar si riferisce al rapimento e trasferimento in Egitto dell'Imam di Milano Hassan Mustafa Osama Nasr, noto come Abu Omar, e le sue vicende successive, tuttora perduranti. La vicenda è stata riportata dalla stampa internazionale come uno dei più noti e meglio documentati casi di extraordinary rendition eseguiti dai servizi segreti statunitensi nel contesto della guerra globale al terrorismo, Abu Omar è stato sequestrato Il 17 febbraio 2003 a Milano dalla CIA Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e quanto dichiarato dallo stesso Nasr, l'imam è stato rapito a Milano mentre si recava alla moschea e trasportato presso la base di Aviano per essere trasferito in Egitto dove è stato recluso, interrogato e avrebbe subito torture e sevizie. L'operazione della CIA ha interrotto le indagini che la procura di Milano stava conducendo su Nasr in merito alla partecipazione ad organizzazioni fondamentaliste islamiche. Una prima liberazione dopo circa un anno verrebbe interrotta perché Nasr, chiamando la famiglia in Italia e raccontando le torture subite, avrebbe violato un patto di riservatezza accettato per essere rilasciato Viene liberato una seconda volta nel febbraio 2007 - ma le autorità Egiziane gli avrebbero vietato l'espatrio - ha denunciato le violenze subite e espresso la volontà di tornare in Italia, dove comunque lo attenderebbe un'ordinanza di arresto per le attività di terrorismo per cui era indagato. Seppure Il governo italiano abbia negato di aver ricoperto alcun ruolo nel sequestro, alle indagini condotte dai procuratori aggiunti Armando Spataro e Ferdinando Enrico Pomarici sono seguiti i rinvii a giudizio per i servizi Americani, di 26 agenti della CIA tra cui il capocentro di Roma e referente per l'Italia della CIA fino al 2003 Jeffrey W. Castelli e il capocentro di Milano Robert Seldon Lady, mentre per i servizi Italiani, del Generale Nicolò Pollari, vertice del SISMI, del suo secondo Marco Mancini e dei capicentro Raffaele Ditroia, Luciano Di Gregori e Giuseppe Ciorra Su richiesta degli inquirenti è stata trasmessa richiesta di estradizione per i cittadini Americani al Ministero della Giustizia, allora di Roberto Castelli, affinché la trasmettesse agli Stati Uniti. Il Ministro Castelli si è sempre rifiutato di inoltrare la richiesta di estradizione entrando in conflitto con la procura di Milano. . Nonostante la vittoria alle elezioni politiche del centro sinistra, del quale alcuni esponenti avevano sostenuto l'opportunità di trasmettere gli atti, il governo ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per un conflitto tra poteri dello stato lamentando la violazione del segreto di stato da parte degli inquirenti nel corso delle indagini. La decisione dell'attuale ministro Clemente Mastella di attendere la risoluzione della questione pendente prima di decidere se presenterà le richieste di estradizione ha provocato accese polemiche tra il governo e la procura di Milano. Intanto il processo è stato interrotto in attesa della pronuncia della Corte Nostituzionale |
Criminalità e terrorismo Giovanni De Sio Cesari
Il caso Abu Omar sembra paradossale all’opinione pubblica: la magistratura è tutta intenta a perseguire non tanto i terrorismi o presunti tali quanto coloro che li combattono e che si crede che li combattono, quella intelligence cioè che è stata tante volte invocata come un alternativa alle guerre Che si tratti di un “accanimento” giudiziario dovute a posizioni ideologiche di singoli giudici forse è anche vero, cosi come probabilmente è possibile opporre a questo tipo di indagini il segreto di Stato come ritiene il governo che si è appellato alla Corte Costituzionale. Tuttavia al di la del caso particolare il problema esiste e continuamente si pone non solo in Italia ma in tutto il mondo democratico, non ultimo nella stessa America : in realtà nei nostri ordinamenti esiste una situazione che spinge in concreto chi lotta il terrorismo ai limiti della legalità e spesso anche molto oltre. Non intendiamo in questo articolo approfondire i termini del caso Abu Omar nei dettagli ma esaminarne i presupposti giuridici e politici in quanto essi sono comuni a una infinità dicasi analoghi.
CONCETTO DI CRIMINE Negli stati primitivi la autorità procedeva a punire quelli che riteneva colpevoli alle pene che riteneva adeguate, secondo le procedura che riteneva opportune: la folla poi plaudeva o meno secondo che la autorità interpretasse o meno quello che essi ritenevano giusto ( si pensi al leggendario giudizio di Salomone). Ma nello stato di diritto Il codice penale è posto a garanzia degli imputati e stabilisce reati, pene e procedure ineludibili e una condanna può essere pronunciata solo se si raggiunge la certezza “al di la di ogni ragionevole dubbio”, come recita la formula anglosassone: assoluzione non significa quindi che l’imputato è innocente ma solo che nel corso del dibattimento non è emersa una tale certezza di colpevolezza Per esserci crimine occorre violare una precisa legge dello Stato: non è ammessa nemmeno la analogia cosi come invece avviene nel diritto civile: un fatto per essere delittuoso deve essere esplicitamente ed inequivocabilmente previsto dalle leggi Il concetto di crimine è ben distinto da quello di immoralità: è vero che in linea generale un fatto che la coscienza comune ritiene immorale viene anche sanzionato dalle leggi penali ma i due generi di fatti vengono accuratamente distinti. In molti casi la immoralità non è sanzionata dalle legge : a volte perchè attiene alla sfera delle convinzioni i personali ( si pensi all’aborto per alcuni assimilati all’omicidio per altri conquista civile ) o perchè difficilmente definibili (l’egoismo, i vizi capitali non sono reati) o per ritardo della approvazione di legge (sorgono sempre nella società nuove situazioni di fatto che e le leggi precedenti non prevedevano) e per qualunque altro motivo Nemmeno si può dire che un fatto divenga immorale semplicemente perchè la legge lo contempli come reato: anzi è comune opinione che è obbligo morale non seguire una legge che imponga qualcosa di contrario alla moralità ( spesso sono previste esplicitamente “obiezioni di coscienza”)
CRIMINI POLITICI In tutti gli ordinamenti le leggi prevedono crimini politici ma essi non vengono distinti dagli altri (crimini comuni). la differenza sta nelle finalità:è cosa ben diversa rapire una persona per chiedere un riscatto al fine di un arricchimento personale (reato comune) o per fini politici come un riconoscimento politico, la liberazione di altri militanti o anche di un riscatto in danaro che serva per finanziare un gruppo politico. Ciò avviene in tutti gli stati che siano o meno democratici. In quelli democratici però il dissenso è una componente fondamentale dell’ordinamento tanto che si afferma che la democrazia si caratterizza per il dissenso e non per il consenso: le leggi conseguentemente sono molto caute in fatto di crimini politici: si distingue accuratamente fra le opinioni, tutte legittime, e le azioni alcune delle quali, tassativamente indicate, sono considerati reati. In pratica non è reato affermare la liceità del terrorismo, della lotta armata ,della rivoluzione violenta ma sono reati solo compiere azioni di terrorismo e di violenza politica: anzi “l’intenzione” di fare queste azioni non è un reato se non si inizia almeno concretamente a metterle in atto ( si ricordi la lunga discussione sui “cattivi maestri “ del terrorismo nostrano) E’ anche vietato esplicitamente dalla nostra Costituzione la formazione di tribunali speciali : si vuole impedire che essi abbiano una funzione politica cosi come era avvenuto nel ventennio fascista con i tribunali speciali per la difesa dello stato. il crimine politico deve giudicato con le stesse regole e gli stessi giudici dei crimini comuni
CRIMINALI DI GUERRA L’ordinamento contempla però una particolare categoria di soggetti: i legittimi combattenti coloro cioè che compiono azioni di guerra secondo le decisioni politiche degli stati a cui appartengono. Tuttavia le azioni di guerra non devono essere in contrasto con le convenzioni di Ginevra e simili: chi le viola è personalmente responsabile e viene considerato “criminale di guerra “ In realtà però tali convenzioni sono concepite per guerre regolari con eserciti contrapposti in campo aperto e hanno come deterrente fondamentale la reciprocità. Pertanto gia nel passato non furono applicate nelle guerre coloniali perchè in genere non si trattava di scontri fra eserciti regolari e comunque i nemici non accettavano le stesse regole. Quando gli afgani attaccarono a tradimento nel 1842 il corpo di spedizione inglese in marcia uccisero tutti i 16.000 componenti, nessuno escluso: quando gli inglesi riconquistarono Cabul incendiarono la città e uccisero tutti quelli che si trovarono davanti. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale anche in Occidente i canoni tradizionali delle guerre previste dalle Convenzioni Internazionali saltarono: si parlò di “guerre totali” : bombardamenti indiscriminati, lotte partigiane, rappresaglie sui civili fecero cadere le differenze fondamentale fra civili e combattenti, fra azioni legittime e illegittime. Da allora le guerre tradizionali sono state molto rare: la quasi totalità dei conflitti è stata costituita da guerre asimmetriche irregolari nelle quali nessuna della parti in conflitto ha applicato le Convenzioni per il semplice fatto che non erano applicabili. In questo contesto quindi l’imputazione di crimine di guerra può ricadere inaspettatamente un pò contro tutti quelli che le combattono: se fare esplodere una bomba in un mercato è certamente crimine di guerra analogamente può essere considerato tale il bombardamento di una città, la uccisione di civili, interrogatori violenti e tutti quei fatti che vengono definiti “danni collaterali” La definizione di regole che possano effettivamente essere applicate nei conflitti contemporanei non vengono portate avanti perché sarebbero sentite come un riconoscimento giuridico e politico di un imbarbarimento della guerra: non per questo però i conflitti si fermano : ignorano semplicemente ogni regola umanitaria.
AZIONE DELLA MAGISTRATURA Nel quadro che abbiamo sopra delineato esaminiamo la situazione di Abu Omar.che è un esempio emblematico della lotta al terrorismo Abu Omar certamente non rientra fra i criminali comuni: tuttavia egli naturalmente gode di tutte quelle garanzie che il codice penale appresta per gli indiziati. Non importa che le sue azioni siano contrari al nostro senso di giustizia ma devono essere esplicitamente e univocamente contemplate dalle leggi, senza nessuna possibilità di analogia. Se Abu Omar predica un islam fondamentalista che spinge i mussulmani al Jihad e alla Shahuda (martirio, all’attentato suicida) è azione di cui tutti abbiamo orrore e che tutti condanniamo ma non è prevista univocamente dalle leggi penali : pertanto non è reato. Anche se lo fosse comunque per avere una condanna dovremmo inoltre avere una certezza al di la di ogni ragionevole dubbio : ma non c’è dubbio che sarebbe cosa ben difficile a raggiungere per le difficoltà di avere testimonianze per la chiusura comprensibile della comunità islamica o per solidarietà confessionale o per paura di eventuali ritorsioni. Certamente nel caso di Abu Omar si tratta di crimine politico: ma la sua definizione è oltremodo difficile : Abu Omar può legittimamente invocare la libertà di pensiero, il suo credo religioso che è culto ammesso pienamente dalle nostre leggi, i suoi principi morali che sono rispettabilissimi. Insomma dire che una donna deve stare a casa, che i mussulmani non debbono prendere le abitudini degli occidentali che Bush è un criminale, che Israele deve essere cancellata non è un reato a meno che non si forzi e di molto il codice penale che è cosa che non si deve fare: in fondo sono idee che circolano anche da noi indisturbate Anche se si provasse che ha intenzione di entrare nella lotta armata questo non sarebbe propriamente un crimine penalmente perseguibile. a meno che non compisse propriamente atti preparatori Ma se Abu Omar non è un delinquente nel senso che non ha commesso reati previsti dal nostro codice penale tuttavia egli è un pericolo, “un nemico” della nostra società nel senso che come abbiamo visto è fra quelli che coltiva quell’humus fondamentalista da cui viene fuori poi l’attentatore suicida. Ma non possiamo in nessun caso nemmeno considerarlo un legittimo “combattente nemico”: manca ogni e qualsiasi presupposto il primo dei quali sarebbe li portare le armi . D’altra parte un problema grave ci sarebbe anche se effettivamente Abu Omar invece della semplice predicazione fosse sorpreso effettivamente con le armi: In realtà non sarebbe nemmeno in questo caso essere considerato nè un legittimo combattente né un criminale di guerra: avrebbe commesso semplicemente un reato previsto dal codice penale e dovrebbe essere perseguito dai tribunali ordinari che come prima abbiamo visto sono del tutto inadeguati a lottare Per contro ogni azione delle forze dell’ordine che violasse la legge dovrebbe essere e,si noti, obbligatoriamente perseguita della magistratura Ed è quello che effettivamente è accaduto :Abu Omar è stato effettivamente incriminato ma senza risultati concreti , e sarà molto difficile che egli possa essere effettivamente condannato. Al contrario il rapimento di Abu Omar e la sua consegna al paese di origine sono stati considerati reati: e se gli agenti americani se la cavano semplicemente con la impossibilità di entrare nel nostro paese, i nostri agenti si trovano in difficoltà molto maggiori e rischiano di finire realmente in carcere e comunque si vedono stroncata la carriera: ognuno vede come una situazione del genere possa scoraggiare e deprimere l’azione di chi si occupa di antiterrorismo
In realtà il sistema giudiziario non è in grado di contrastare efficacemente il terrorismo islamico la cui forza di base sta nella predicazione “salafista” nella visione jihadista dell islam. Ma questa in se non può essere considerato un reato : condannare chi effettivamente fa un attentato è cosa concretamente molto difficile, anzi proprio impossibile se ritratta di un attentatore suicida
Bisogna poi conto poi dell’inefficienza del nostro sistema giudiziario ipergarantista, i tre gradi di giudizio, le scadenze dei termini,le amnistie ricorrenti , e poi gli istituti della libertà provvisorie, , affidamento a strutture di recupero, arresti domiciliari e quanto altro, tutti istituti concepiti per la recupero del condannato ma che non hanno senso per un fondamentalista islamico Soprattutto pero la condanna penale è praticamente quasi inutile, addirittura controproducente : crea dei “martiri” che ispireranno altri prendere il loro posto a ci saranno altri attentati L’azione comune della magistratura non può fermare il terrorismo nella stessa misura in cui non può fermare una rivoluzione o un esercito nemico
GUERRA AL TERRORISMO E’ stato spesso detto che le Brigate rosse sono state sconfitte semplicemente con l’azione della magistratura senza ricorrere a leggi eccezionali e nel rispetto della legalità Tuttavia a parte le enormi differenze fra il terrorismo delle BR e quello internazionale islamico si deve prender atto che le BR non furono certo sconfitte dalla magistratura: Il fenomeno si esaurì quando divenne chiaro che la Rivoluzione non sarebbe scoppiata,cosa che era in verità gia chiarissima anche prima a chi non fosse completamente accecato da una ideologia lontana dalla realtà come lo furono i giovani di quella età. D’altra parte il fenomeno terroristico rientrò anche perchè ci fu una ampia legislazione premiale, eccezionale quindi, che in realtà si configurò quasi come un accordo di fatto : i brigatisti deposero le armi e non ebbero poi grandi pene se dopo pochi anni anche gli autori delle stragi più efferate praticamente erano liberi, qualcuno addirittura molto richiesto in certi ambienti . D’altra parte c’è da pensare che forse il fenomeno terroristico avrebbe potuto essere stroncato fin dall’inizio con una azione politica più risoluta e meno garantista risparmiando cosi al nostro paese tanti cupi anni di piombo e la vita di centinaia di innocenti e benemeriti servitori dello stato: ma questo è altro argomento. E’ chiaro pero che per il terrorismo islamico le cose sono diverse:le radici non sono in Italia e una legislazione premiale sarebbe del tutto impensabile e controproducente La lotta al terrorismo si vince non colpendo i singoli attentatori ma l’humus dal quale essi nascono: si tratta di un’azione, politica non giudiziaria Il problema fondamentale in realtà è molto semplice:gli ordinamenti prevedono crimini e guerre tradizionali ma non prevedono una guerra “non tradizionale”come quella che il mondo occidentale combatte contro il terrorismo islamico Si dovrebbe prendere atto che in effetti le guerre non sono più solo quelle combattute da eserciti schierati come nel secolo scorso ma che in realtà esse hanno caratteri ben diversi. Nel caso specifico se non vogliamo che predicatori di jihad effettuano la loro perniciosa attività indisturbati nei nostri paesi non possiamo affidarci alla magistratura che non ha i mezzi giuridici ,e diciamo, nemmeno la attitudine mentale: occorra ricorrere a provvedimenti eccezionali cosi come è eccezionale il terrorismo. Si potrebbe affidare per esempio a commissioni delle forze dell’ordine l’espulsione degli elementi considerati pericolosi :certo colpiremmo anche qualche innocente ma nelle guerre purtroppo cadono anche gli innocenti Nella Seconda Guerra Mondiale immigrati tedeschi, giapponesi e italiani furono mesi in America sotto custodia come cittadini di un paese nemico in quanto si poteva pensare che essi avessero parteggiato eventualmente per i loro connazionali e , si noti, in accordo con le convenzioni di guerra. Noi siamo in guerra contro il terrorismo: possiamo allora mettere sottocustodia o più semplicemente espellere coloro che “potrebbero” aderire al terrorismo e non solo quelli che effettivamente vi partecipano ? Ma giuridicamente non è possibile perchè l’ordinamento ignora l’esistenza di un tipo di guerra non tradizionale anche se da oltre 60 anni sso ha praticamente sostituito la guerra tradizionale fra eserciti schierati in campo Il problema ovviamente non è solo italiano. Ad esempio i prigionieri di Guantanamo in quale posizione giuridicamente ritrovano ? In nessuna: si trovano in una specie di limbo giuridico per il semplice fatto che le legislazioni statunitense come quella italiana ignora l’esistenza delle guerre moderne Questa situazione che noi definiremmo kafkiana non solo è di ostacolo alla lotta al terrorismo ma non tutela nemmeno i terroristi stessi che vengono in pratica perseguiti al di fuori di ogni legge nazionale o internazionale e sono quindi soggetti a qualunque arbitrio
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