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Consenso esplicito o stupro

Pubblicato da Appunti dicembre 2025
La Camera, con una votazione unanime,
cosa più unica che rara, ha approvato una modifica dell’articolo 609-bis del
Codice penale, che disciplina la violenza sessuale, secondo la quale questa non
si configura solo se vi è costrizione, abuso di autorità, incapacità, ma anche
se non c’è il consenso libero e attuale.
Attuale vuol dire che esso deve essere contemporaneo all’atto sessuale e che
quindi può esser ritirato anche un momento prima che l’atto si compia.
In teoria potrebbe essere applicato anche all’uomo, ma in pratica significa che
se la donna non dà un consenso esplicito al momento del sesso è stupro, reato
che comporta una pena fra i 6 e i 12 anni: non conta nemmeno che lo abbia dato
prima.
Benchè il voto parlamentare sia stato unanime, nell’opinione pubblica si è
aperta una discussione, una polemica diffusa sulla ragionevolezza o meno di
questa norma tanto che i partiti di destra per prendere consensi hanno
chiesto un riesame della legge per indicarne più chiaramente i limiti.
Non c’entra niente destra e sinistra, ma sono opinioni trasversali, come
dimostra la stessa votazione parlamentare: ma poi c’è sempre chi cerca di
sfruttare ogni questione a fini propagandistici.
Per alcuni la legge sarebbe più che altro un’affermazione ideologica di principio e non avrebbe effetto pratico sul piano giuridico. La difficoltà di dimostrare che la donna non ha dato consenso esplicito è anche più grande che dimostrare la violenza, per la quale ci possono essere referti (e non sono nemmeno sicuri), quindi questa legge non tutelerebbe di più le donne stuprate.
Problema della
prova
In realtà nessuno dubita che lo stupro non sia un reato grave, ma il problema è
la prova: come si fa a dimostrare che c’è stato stupro o libero consenso? Non si
può semplicemente credere a ciò che dice la presunta vittima, perché una donna
può ricattare un uomo affermando che l’ha stuprata per soldi, per vendetta, per
qualunque motivo, e si arriva a un processo dall’esito del tutto incerto.
Una distinzione che a noi
sembra essenziale in questo problema e che non viene fatta dalla legge è il
contesto dello stupro.
Ci sono due casi molto distinti: se una donna sta con il marito, con la
famiglia, ecc. e una banda di scalmanati piomba addosso e la violenta, non c’è
nessun dubbio. Ma se una donna è in coppia appartata con un uomo, sarebbe
generalmente impossibile provare se ci sia stato o meno consenso.
Si può pensare che si capovolga il principio di ogni legge penale, che si è
condannati solo in base a prove oggettive, poiché la prova di stupro in una
coppia appartata non si può mai avere tranne casi particolari.
In effetti però, valutando le circostanze, il giudice stabilisce se credere o
meno alla donna o all’uomo. Ma in base a cosa? A semplici impressioni personali?
Perché le prove sono impossibili. Poiché in dubio pro reo non
avremmo alcuna condanna per stupro, che invece ci sono.
Con la nuova norma sembra
che queste possibilità aumentino ancora.
Alla fine sarà il giudice a valutare su semplici convincimenti personali.
Occorre avere fortuna nel trovare quello giusto.
In effetti molte donne
stuprate ritengono più conveniente stare zitte per non diventare esse stesse
delle indagate per valutare l’attendibilità.
Tutti fanno barzellette sul fatto che la donna debba dichiarare esplicitamente
che consente: quindi si parla di dichiarazioni filmate o scritte davanti al
notaio ecc. ecc., cose del tutto assurde (lo si vede solo in The Big Bang
Theory), che poi non servirebbero nemmeno perché la donna può sempre dire di
aver cambiato idea all’ultimo momento.
Ma poi si può anche dire che il consenso scritto è stato estorto. Se si riesce a
costringere una donna a fare sesso (ma poi è veramente possibile a un singolo
uomo?), è ancora più facile estorcere una firma.
Non conosco bene il caso Grillo, ma a quanto ho capito le ragazze vanno a casa
di ragazzi sconosciuti e si presume non per parlare di filosofia ma per fare
sesso. Poi dicono di aver cambiato idea e che non volevano. Certo, ne avevano
tutto il diritto, ma come si fa a provarlo?
Eppure Grillo e compagni sono stati condannati a 6 anni, dopo 6 anni di
processo, e hanno avuto la vita rovinata.
In teoria anche nel
matrimonio la donna può dire che è stata stuprata. Allora la moglie, invece di
chiedere il divorzio, può far condannare il marito fra i 6 e 12 anni?
Certo sono assurdità: tutto viene poi rimesso al buon senso del giudice, ma
questa non è una garanzia.
Il consenso
Per il consenso io poi farei una riflessione. Non è che noi comunichiamo solo a
parole, ma anche con l’atteggiamento. Ad esempio si può andare in bikini in
spiaggia, ma a scuola diventa una provocazione.
Si parla di un consenso espresso a parole, ma facevo notare che comunichiamo
anche con l’atteggiamento, specialmente nell’ambito sessuale: se un uomo mette
le mani sul seno di una donna e questa non dice nulla, la comunicazione non
verbale è che lei è consenziente. Se le toglie la mutandina senza opposizione,
la comunicazione è che acconsente a fare sesso.
Non si capisce perché una donna invece, per il sesso, debba dare un consenso
esplicito, cosa che poi le donne non fanno quasi mai: esiste anche il pudore
femminile.
In effetti, nel rapporto
sessuale, se la donna non si oppone, e con forza e decisione, noi diamo per
scontato che sia d’accordo.
Le leggi ispirate al femminismo trattano l’atto sessuale come se fosse facile
“come bere un bicchiere d’acqua” (come dicevano alcuni sessantottini) e non
considerano i meccanismi complessi e poco controllabili che entrano in gioco per
l’istinto più forte che esiste in natura: la riproduzione.
A un certo punto né l’uomo né la donna riescono più a controllarsi.
Ma che vuol dire consenso? Una donna toccata nei punti giusti, nel modo giusto,
non riesce più a rifiutarsi: si sa che il maggior dramma di una donna stuprata è
che a volte raggiunge un’eccitazione maggiore che con il suo uomo che ama, e si
sente per questo colpevole, una “puttana”.
In amore, come dicevano una volta i poeti, chi fugge a volte vuole essere
raggiunto e si dice no per dire sì.
In teoria lo stupro può
essere configurato anche per l’uomo, che potrebbe essere costretto con un’arma
puntata, cosa difficile ma anche più realisticamente ricattato: “o facciamo
sesso o ti licenzio”, potrebbe dire l’imprenditrice a un suo dipendente. Non mi
pare che ci sia mai stata una condanna per fatti del genere.
Ma a parte ciò esiste anche la seduzione maliziosa della donna.
Non è facile per un uomo rifiutarsi alla seduzione di una donna anche se non
vorrebbe, magari per fedeltà alla propria donna.
Allora questo caso è assimilabile allo stupro di una donna? La legge non lo
contempla.
Un tempo la colpa veniva
sempre addossata alla donna, in quanto doveva essa non mettersi nella situazione
di poter essere violentata, ma era un mondo diverso nel quale la separazione fra
uomini e donne era severa, onnipresente, e spettava anche alle mamme sorvegliare
che non venisse infranta.
D’altra parte la verginità era un requisito imprescindibile per le spose e la
fedeltà coniugale femminile un principio assolutamente inderogabile, qualunque
cosa facesse o fosse il marito.
Attualmente esiste la coeducazione dei sessi, la vita di lavoro in comune.
Soprattutto il sesso non è più ristretto alla vita coniugale (a prescindere
dalla categoria delle prostitute). Attualmente viene generalmente accettato il
sesso prematrimoniale, le coppie di fatto e anche, ma non per tutte le donne, il
sesso occasionale con sconosciuti al di fuori di ogni relazione affettiva.
In questa situazione come si fa a distinguere, in una coppia appartata, la
presenza o meno del consenso?
Ora si cerca di proteggere la donna, ma in realtà non è possibile avere la prova
della violenza in una coppia che si apparta.
Non vedo nessuna soluzione.
Si può pensare che la morale sessuale tradizionale fosse certo migliore della
presente. Però noi parliamo di una legge che si applica alla realtà quale essa è
effettivamente, quella seguita.
Non si tratta del mondo quale dovrebbe essere (etica), ma del mondo quale è
(politica).